Art. 1490 codice civile – Garanzia per i vizi della cosa venduta.
Il venditore e’ tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui e’ destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
Il vizio è una carenza materiale dell’immobile che non deve essere occultata, mascherata, ma segnalata alla committenza.